Art. 3

[1]Il Commissariato generale dell'emigrazione corrisponde con le autorita' del Regno, coi RR. agenti all'estero, con gli uffici d'emigrazione degli altri Stati, e con tutte le istituzioni che nel Regno e all'estero si occupano della protezione degli emigranti.

[2]Gode di franchigia postale e telegrafica per tutti gli affari attinenti ai servizi che gli sono commessi. Ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti in ogni stazione o agenzia, nei piroscafi, vetture e altri mezzi di trasporto per terra o per acqua.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205~art3 · fonte su Normattiva