Art. 70
[1]Alla prima attuazione del ruolo organico del Commissariato generale dell'emigrazione, di cui all'art. 66 della presente legge, sara' provveduto secondo norme da stabilirsi con decreto del ministro degli affari esteri.
[2]Con decreto del ministro degli affari esteri sara' provveduto ad introdurre nel bilancio del Fondo per l'emigrazione le variazioni necessarie.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti