Art. 70

[1]Alla prima attuazione del ruolo organico del Commissariato generale dell'emigrazione, di cui all'art. 66 della presente legge, sara' provveduto secondo norme da stabilirsi con decreto del ministro degli affari esteri.

[2]Con decreto del ministro degli affari esteri sara' provveduto ad introdurre nel bilancio del Fondo per l'emigrazione le variazioni necessarie.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205~art70 · fonte su Normattiva