Art. 11
Non sono obbligatorie per lo Stato le nuove opere straordinarie che occorressero per le formazioni di nuovi bacini di porto, nelle insenature, nelle rade o nelle spiaggie finora sprovvedute delle opere marittime di cui all'art. 5 della presente legge.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva