Art. 5
Sono opere che riguardano i porti, i fari e le spiaggie:
- a)I moli di ridosso ed i frangi-onde che proteggono gli ancoraggi;
- b)I moli e le dighe, le gettate o scogliere che regolano la foce e proteggono le sponde dei porti-canali;
- c)Le ripe artificiali, banchine, scali, darsene mercantili, macchine fisse da alberare o scaricar navi;
- d)Gli argini e moli di circondario per difendere i porti dalle alluvioni e dagli interrimenti;
- e)I bacini di deposito d'acque atte a produrre correnti artificiali per tener sgombre le foci dei porti-canali;
- f)I canali di deviazione e gli smaltitoi per liberare i porti dai depositi e dalle infezioni;
- g)Gli scali e bacini da costruzione o riparazione di navi;
- h)Le escavazioni della bocca, del bacino o dei canali dei porti;
- i)I fari, le torri a segnali ed altri fabbricati ad uso del servizio tecnico, amministrativo e di polizia dei porti;
- k)I gavitelli ed altri segnali fissi e mobili destinati a guida o ad ormeggio dei bastimenti;
- l)Ogni altra opera il cui scopo sia mantenere profondo e spurgato un porto, facilitarne lo accesso e l'uscita ed aumentarne la sicurezza.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva