Art. 15
[1]Tra le spese nelle quali debbono contribuire le provincie e i comuni s'intendono comprese anche quelle per le paghe ed indennita' al personale di servizio, come capitani di bastimenti, macchinisti, fuochisti, padroni di caracche, marinai, fanalisti, custodi, ecc.
[2]Questa disposizione e' applicabile anche alle spese dei porti di quarta classe.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva