Art. 15

[1]Tra le spese nelle quali debbono contribuire le provincie e i comuni s'intendono comprese anche quelle per le paghe ed indennita' al personale di servizio, come capitani di bastimenti, macchinisti, fuochisti, padroni di caracche, marinai, fanalisti, custodi, ecc.

[2]Questa disposizione e' applicabile anche alle spese dei porti di quarta classe.

Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095~art15 · fonte su Normattiva