Art. 16
[1]Sono a carico esclusivo dei comuni quelle opere o spese che, sebbene attinenti ai porti, hanno per iscopo il comodo o l'abbellimento dell'abitato.
[2]Questa disposizione e' applicabile anche ai porti di quarta classe.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva