Art. 20
La situazione dei fari e fanali, la loro portata, i colori ed i caratteri distintivi della luce saranno fissati dal Ministero dei Lavori Pubblici, senza l'autorizzazione del quale non potranno poi essere mutati.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva