Art. 23
[1]Alla costruzione delle opere indicate nell'articolo antecedentemente sara' provveduto dai comuni o dalle associazioni di comuni che vi abbiano interesse, con fondi speciali formati da alcune o da tutte le entrate seguenti:
- a)Col prodotto della tassa supplementare a quella di ancoraggio, stabilita dall'art. 11 della presente legge;
- b)Coi proventi che si possono ricavare dall'uso delle spiaggie del mare, date in concessione gratuita ai comuni, ai termini dell'art. 18;
- c)Col concorso dello Stato, in ragione del 30 per cento;
- d)Col concorso della provincia, in ragione del 10 per cento;
- e)Con le offerte volontarie;
- f)Con le somme che dovranno essere fornite dai comuni interessati a compimento del fondo occorrente allo eseguimento delle opere progettate.
[2]I proventi a e b vanno a beneficio comune degl'interessati alle opere da eseguirsi.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva