Art. 23

[1]Alla costruzione delle opere indicate nell'articolo antecedentemente sara' provveduto dai comuni o dalle associazioni di comuni che vi abbiano interesse, con fondi speciali formati da alcune o da tutte le entrate seguenti:

  • a)Col prodotto della tassa supplementare a quella di ancoraggio, stabilita dall'art. 11 della presente legge;
  • b)Coi proventi che si possono ricavare dall'uso delle spiaggie del mare, date in concessione gratuita ai comuni, ai termini dell'art. 18;
  • c)Col concorso dello Stato, in ragione del 30 per cento;
  • d)Col concorso della provincia, in ragione del 10 per cento;
  • e)Con le offerte volontarie;
  • f)Con le somme che dovranno essere fornite dai comuni interessati a compimento del fondo occorrente allo eseguimento delle opere progettate.

[2]I proventi a e b vanno a beneficio comune degl'interessati alle opere da eseguirsi.

Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095~art23 · fonte su Normattiva