Art. 16
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[1]Il quindici gennaio di ogni anno la Giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che non essendo inscritti nelle liste sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro lo stesso mese la loro inscrizione.
[2]Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno d'eta', lo compiano non piu' tardi del 30 giugno dell'anno in corso.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 15 gennaio 1889 · versione 0 su Normattiva