Art. 16

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1889 al 27 luglio 1894. Leggi il testo vigente →

[1]Il quindici gennaio di ogni anno la Giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che non essendo inscritti nelle liste sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro lo stesso mese la loro inscrizione.

[2]Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno d'eta', lo compiano non piu' tardi del 30 giugno dell'anno in corso.

[3]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 1888, n. 5865

1

La L. 30 dicembre 1888, n. 5865 ha disposto (con l'art. 12, comma 1, numero 1) che "[...] l'avviso di cui parla l'articolo 16 si deve pubblicare il 1° gennaio con invito a presentare le domande entro il 15 gennaio".

Testo vigente dal 15 gennaio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art16 · fonte su Normattiva