Art. 16
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[1]Il quindici gennaio di ogni anno la Giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che non essendo inscritti nelle liste sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro lo stesso mese la loro inscrizione.
[2]Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno d'eta', lo compiano non piu' tardi del 30 giugno dell'anno in corso.
[3]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 1888, n. 5865
1La L. 30 dicembre 1888, n. 5865 ha disposto (con l'art. 12, comma 1, numero 1) che "[...] l'avviso di cui parla l'articolo 16 si deve pubblicare il 1° gennaio con invito a presentare le domande entro il 15 gennaio".
Testo vigente dal 15 gennaio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 1 su Normattiva