Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformita' alle disposizioni seguenti)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 1888, n. 5865
1La L. 30 dicembre 1888, n. 5865 ha disposto (con l'art. 12, comma 1, numero 1) che "[...] l'avviso di cui parla l'articolo 16 si deve pubblicare il 1° gennaio con invito a presentare le domande entro il 15 gennaio".
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva