Art. 20

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[1]La Giunta deve formare o rivedere le liste degli elettori entro il mese di febbraio.

[2]Essa puo' dividersi in sezioni di tre membri almeno, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della Giunta intera.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 15 gennaio 1889 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art20 · fonte su Normattiva