Art. 20
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1889 al 27 luglio 1894. Leggi il testo vigente →
[1]La Giunta deve formare o rivedere le liste degli elettori entro il mese di febbraio. 1
[2]Essa puo' dividersi in sezioni di tre membri almeno, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della Giunta intera.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 1888, n. 5865
1La L. 30 dicembre 1888, n. 5865 ha disposto (con l'art. 12, comma 1, numero 2) che "[...] il termine accordato alla Giunta per la formazione delle liste scade il 31 gennaio". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1, numero 3) che "[...] tutte le operazioni successive sono anticipate di un mese".
Testo vigente dal 15 gennaio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 1 su Normattiva