Art. 20
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((E' istituita in ogni comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.
[2]Essa e' composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.
[3]I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno, e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori del comune.
[4]Ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro che raccolgono un numero di voti non inferiore a tre.
[5]Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti in ciascun comune.
[6]I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.
[7]I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio, e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.
[8]La Commissione e' assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo; ma puo' motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.
[9]La motivazione deve risultare dai verbali di cui all'art. 26)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 1888, n. 5865
1La L. 30 dicembre 1888, n. 5865 ha disposto (con l'art. 12, comma 1, numero 2) che "[...] il termine accordato alla Giunta per la formazione delle liste scade il 31 gennaio". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1, numero 3) che "[...] tutte le operazioni successive sono anticipate di un mese".
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva