Art. 35
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[1]Il giorno 30 giugno la Commissione provinciale decreta la definitiva approvazione della lista.
[2]La lista deve essere pubblicata nel rispettivo comune non piu' tardi del 15 luglio, e rimanervi affissa fino ai 31 luglio.
[3]Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 29, sono notificate agli interessati entro cinque giorni dalla pubblicazione della lista.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 15 gennaio 1889 · versione 0 su Normattiva