Art. 35

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[1]Il giorno 30 giugno la Commissione provinciale decreta la definitiva approvazione della lista.

[2]La lista deve essere pubblicata nel rispettivo comune non piu' tardi del 15 luglio, e rimanervi affissa fino ai 31 luglio.

[3]Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 29, sono notificate agli interessati entro cinque giorni dalla pubblicazione della lista.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 15 gennaio 1889 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art35 · fonte su Normattiva