Art. 35

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1889 al 27 luglio 1894. Leggi il testo vigente →

[1]Il giorno 30 giugno la Commissione provinciale decreta la definitiva approvazione della lista. 1

[2]La lista deve essere pubblicata nel rispettivo comune non piu' tardi del 15 luglio, e rimanervi affissa fino ai 31 luglio. 1

[3]Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 29, sono notificate agli interessati entro cinque giorni dalla pubblicazione della lista.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 1888, n. 5865

1

La L. 30 dicembre 1888, n. 5865 ha disposto (con l'art. 12, comma 1, numero 5) che "[...] la definitiva approvazione della lista, di cui all'articolo 35, sara' decretata, non piu' tardi del 15 maggio, e la pubblicazione sara' fatta non piu' tardi del 31 maggio".

Testo vigente dal 15 gennaio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art35 · fonte su Normattiva