Art. 35
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[1]((Entro il giorno 30 maggio la Commissione provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti al comune insieme ai documenti; con l'aggiunta di quelli in base ai quali la Commissione ha deliberato le iscrizioni o cancellazioni di ufficio. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviamo ricevuta al presidente della Commissione provinciale.
[2]Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e noi modi stabiliti dall'articolo 30, debbono essere notificate agl'interessati entro il giorno 20 giugno.
[3]Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere affissi all'albo del comune, in modo visibile, non piu' tardi del 15 giugno, e rimanervi fino al 30 giugno.
[4]Entro il 20 giugno la Commissione comunale deve, in conformita' degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati. Analoga rettificazione deve fare nell'elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14.
[5]Un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.
[6]La lista permanente rettificata del comune, o, nei comuni divisi fra piu' collegi, quella di ciascun collegio, sara' esposta nell'ufficio comunale fino al 30 giugno, ed ogni cittadino avra' diritto di prenderne cognizione)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 1888, n. 5865
1La L. 30 dicembre 1888, n. 5865 ha disposto (con l'art. 12, comma 1, numero 5) che "[...] la definitiva approvazione della lista, di cui all'articolo 35, sara' decretata, non piu' tardi del 15 maggio, e la pubblicazione sara' fatta non piu' tardi del 31 maggio".
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva