Art. 3
[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]E' considerato fatto di guerra, agli effetti del presente testo unico, il fatto, compiuto da forze armate nazionali, alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, e' stato occasionato dalle stesse.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva