Art. 28

[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

[2]La Commissione, dopo presentata la domanda, e prima della liquidazione definitiva, puo', quando se ne manifesti la convenienza e con particolare riguardo alle persone disagiate, concedere una anticipazione, a titolo di acconto, non oltre il limite in cui apparisca fondata la risarcibilita' del danno.

[3]Tale anticipazione puo' essere concessa anche nei modi indicati nell'ultimo comma dell'art. 6.

Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art28 · fonte su Normattiva