Art. 7
[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]Ferme restando per i titoli smarriti le disposizioni di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, poi titoli al portatore, ove ne sia provata la distruzione, e' applicabile l'art. 56 del Codice di commercio, anche se i titoli distrutti siano di debito pubblico.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva