Art. 1
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[1]Testo unico delle disposizioni relative all'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile.
[2]Art. 1.
[3](Art. 1 decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato A; art. 1, lª parte decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, numero 1809; art. 1, 1ª parte decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789; art. 1 decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1449 e art. 1 decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1968).
[4]E' data facolta' ai Comuni di sovrimporre, con deliberazione da prendersi non oltre il 30 giugno 1918, e con la approvazione della Giunta provinciale amministrativa, un contributo straordinario, nella misura fissata nel successivo art. 6, a carico dei contribuenti per costituire un fondo da erogarsi in opere di assistenza civile durante la guerra o nel tempo ad essa immediatamente successivo.
[5]Ai Comuni che hanno applicato una volta il detto contributo entro il 31 dicembre 1917, e' data facolta' di applicarlo una seconda volta nel termine di cui nel comma precedente.
[6]La imposizione del contributo puo' essere resa obbligatoria dalla Giunta provinciale amministrativa, quando ne sia accertata la necessita' per l'assistenza civile nel Comune ed il Consiglio comunale, invitato a provvedere, non abbia aderito.
Testo vigente dal 27 maggio 1918 al 2 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva