Art. 1

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[1]Testo unico delle disposizioni relative all'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile.

[2]Art. 1.

[3](Art. 1 decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato A; art. 1, lª parte decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, numero 1809; art. 1, 1ª parte decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789; art. 1 decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1449 e art. 1 decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1968).

[4]E' data facolta' ai Comuni di sovrimporre, con deliberazione da prendersi non oltre il 30 giugno 1918, e con la approvazione della Giunta provinciale amministrativa, un contributo straordinario, nella misura fissata nel successivo art. 6, a carico dei contribuenti per costituire un fondo da erogarsi in opere di assistenza civile durante la guerra o nel tempo ad essa immediatamente successivo. 1

[5]Ai Comuni che hanno applicato una volta il detto contributo entro il 31 dicembre 1917, e' data facolta' di applicarlo una seconda volta nel termine di cui nel comma precedente. 1

[6]La imposizione del contributo puo' essere resa obbligatoria dalla Giunta provinciale amministrativa, quando ne sia accertata la necessita' per l'assistenza civile nel Comune ed il Consiglio comunale, invitato a provvedere, non abbia aderito.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1178

1

Il Decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1178 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine entro il quale i Comuni potranno valersi della facolta' di cui all'art. 1° del testo unico delle disposizioni sul contributo straordinario per la assistenza civile, approvato col decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 666, e' prorogato sino al 31 dicembre 1918". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Nel detto termine prorogato e' data facolta' di applicare una seconda volta il contributo ai Comuni che lo abbiano applicato una volta entro il 30 giugno 1918".

Testo vigente dal 2 settembre 1918 al 20 dicembre 1918 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1918-05-05;666~art1 · fonte su Normattiva