Art. 1
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[1]Testo unico delle disposizioni relative all'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile.
[2]Art. 1.
[3](Art. 1 decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato A; art. 1, lª parte decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, numero 1809; art. 1, 1ª parte decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789; art. 1 decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1449 e art. 1 decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1968).
[4]E' data facolta' ai Comuni di sovrimporre, con deliberazione da prendersi non oltre il 30 giugno 1918, e con la approvazione della Giunta provinciale amministrativa, un contributo straordinario, nella misura fissata nel successivo art. 6, a carico dei contribuenti per costituire un fondo da erogarsi in opere di assistenza civile durante la guerra o nel tempo ad essa immediatamente successivo. 1 2 3
[6]La imposizione del contributo puo' essere resa obbligatoria dalla Giunta provinciale amministrativa, quando ne sia accertata la necessita' per l'assistenza civile nel Comune ed il Consiglio comunale, invitato a provvedere, non abbia aderito.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1178
1Il Decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1178 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine entro il quale i Comuni potranno valersi della facolta' di cui all'art. 1° del testo unico delle disposizioni sul contributo straordinario per la assistenza civile, approvato col decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 666, e' prorogato sino al 31 dicembre 1918". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Nel detto termine prorogato e' data facolta' di applicare una seconda volta il contributo ai Comuni che lo abbiano applicato una volta entro il 30 giugno 1918".
Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1741
2Il Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1741 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato fino al 30 giugno 1919 il termine per l'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile ai sensi dell'art. 1 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 666". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Ai Comuni che abbiano gia' applicato per una o due volte il contributo, e' data facolta' di applicarlo una seconda o una terza volta nel termine prorogato anzidetto".
Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 728
3Il Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 728 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1919 il termine per l'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile, ai sensi dell'art. 1 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 666, e dell'art 2 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1741".
Testo vigente dal 7 giugno 1919 al 9 maggio 2025 · versione 3 su Normattiva