Art. 14

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[1](Art. 6 decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato A; art. 9 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809 e art. 4 decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1449).

[2]Le somme che entro il 30 giugno 1919 non siano state erogate nei modi indicati negli articoli 11 e 12, dovranno versarsi alla tesoreria provinciale e destinarsi, a cura del prefetto della Provincia, a vantaggio di istituzioni che abbiano assunta od assumano la cura degli orfani di guerra.

[3]Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

[4]Il presidente del Consiglio dei ministri: ORLANDO.

Testo vigente dal 27 maggio 1918 al 2 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1918-05-05;666~art14 · fonte su Normattiva