Art. 14
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[2]Le somme che entro il 30 giugno 1919 non siano state erogate nei modi indicati negli articoli 11 e 12, dovranno versarsi alla tesoreria provinciale e destinarsi, a cura del prefetto della Provincia, a vantaggio di istituzioni che abbiano assunta od assumano la cura degli orfani di guerra.
[3]Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
[4]Il presidente del Consiglio dei ministri: ORLANDO.
Testo vigente dal 27 maggio 1918 al 2 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva