Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1919 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[2]Le somme che entro il 30 giugno 1919 non siano state erogate nei modi indicati negli articoli 11 e 12, dovranno versarsi alla tesoreria provinciale e destinarsi, a cura del prefetto della Provincia, a vantaggio di istituzioni che abbiano assunta od assumano la cura degli orfani di guerra.
[4]Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
[5]Il presidente del Consiglio dei ministri: ORLANDO.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1178
1Il Decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1178 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I termini indicati negli articoli 14 e 13 del detto testo unico per la erogazione del contributo e per la presentazione del rendiconto, sono, rispettivamente, prorogati al 31 dicembre 1919 e al 31 gennaio 1920".
Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1741
2Il Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1741 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I termini indicati negli articoli 14 e 13 del suddetto testo unico per l'erogazione del contributo e per la presentazione del rendiconto sono rispettivamente prorogati al 30 giugno e al 31 luglio 1920".
Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 728
3Il Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 728 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I termini indicati negli articoli 14 e 13 del suddetto testo unico, per l'erogazione del contributo e per la presentazione del rendiconto, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1920 e al 31 gennaio 1921".
Testo vigente dal 7 giugno 1919 al 9 maggio 2025 · versione 3 su Normattiva