Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1918 al 20 dicembre 1918. Leggi il testo vigente →
[2]Le somme che entro il 30 giugno 1919 non siano state erogate nei modi indicati negli articoli 11 e 12, dovranno versarsi alla tesoreria provinciale e destinarsi, a cura del prefetto della Provincia, a vantaggio di istituzioni che abbiano assunta od assumano la cura degli orfani di guerra.
[3]1
[4]Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
[5]Il presidente del Consiglio dei ministri: ORLANDO.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1178
1Il Decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1178 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I termini indicati negli articoli 14 e 13 del detto testo unico per la erogazione del contributo e per la presentazione del rendiconto, sono, rispettivamente, prorogati al 31 dicembre 1919 e al 31 gennaio 1920".
Testo vigente dal 2 settembre 1918 al 20 dicembre 1918 · versione 1 su Normattiva