Art. 13
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[1]L'imposta di ricchezza mobile e' dovuta per tutti i redditi che vi sono soggetti nel comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio.
[2]Le Societa' commerciali, industriali e di assicurazione, ed i possessori di due o piu' stabilimenti, o di due o piu' sedi dello stesso stabilimento, posti in comuni diversi, dovranno fare una sola dichiarazione complessiva nel comune in cui tengono lo stabilimento o la sede principale, e pagheranno l'imposta complessivamente nel comune medesimo.
[3]Il cittadino che dimora all'estero, per regola, deve l'imposta in quel comune nel quale aveva la sua principale abitazione.
[4]Lo straniero e' tenuto a pagare l'imposta la' dove ha la principale sua abitazione nello Stato. Se non ha dimora nello Stato, si avra' per dimora il luogo ove il reddito e' prodotto, o dove sta la Cassa obbligata al pagamento, o dove e' tassato il suo debitore per proprio conto.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva