Art. 13

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[1]L'imposta di ricchezza mobile e' dovuta per tutti i redditi che vi sono soggetti nel comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio.

[2]Le Societa' commerciali, industriali e di assicurazione, ed i possessori di due o piu' stabilimenti, o di due o piu' sedi dello stesso stabilimento, posti in comuni diversi, dovranno fare una sola dichiarazione complessiva nel comune in cui tengono lo stabilimento o la sede principale, e pagheranno l'imposta complessivamente nel comune medesimo.

[3]Il cittadino che dimora all'estero, per regola, deve l'imposta in quel comune nel quale aveva la sua principale abitazione.

[4]Lo straniero e' tenuto a pagare l'imposta la' dove ha la principale sua abitazione nello Stato. Se non ha dimora nello Stato, si avra' per dimora il luogo ove il reddito e' prodotto, o dove sta la Cassa obbligata al pagamento, o dove e' tassato il suo debitore per proprio conto. 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148

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Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".

Testo vigente dal 15 marzo 1923 al 14 giugno 1924 · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art13 · fonte su Normattiva