Art. 13
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[1]L'imposta di ricchezza mobile e' dovuta per tutti i redditi che vi sono soggetti nel comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio.
[2]Le Societa' commerciali, industriali e di assicurazione, ed i possessori di due o piu' stabilimenti, o di due o piu' sedi dello stesso stabilimento, posti in comuni diversi, dovranno fare una sola dichiarazione complessiva nel comune in cui tengono lo stabilimento o la sede principale, e pagheranno l'imposta complessivamente nel comune medesimo.
[3]Il cittadino che dimora all'estero, per regola, deve l'imposta in quel comune nel quale aveva la sua principale abitazione.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
13Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804
14Il Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato C) che "Sono estese al territorio di Fiume annesso al Regno le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta di ricchezza mobile: a) testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021; serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Testo vigente dal 14 giugno 1924 al 1 gennaio 1960 · versione 14 su Normattiva