Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →
[1]Le provincie, i comuni, gli enti morali, le Societa' in accomandita per azioni e le Societa' anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio gli stipendi, pensioni e assegni che essi pagano, gli interessi dei debiti da loro contratti e delle obbligazioni da loro emesse, e pagheranno direttamente l'imposta relativa anche a questi ultimi redditi, rivalendosene sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta.
[2]Le provincie, i comuni e qualsiasi altro ente morale, Societa' od individuo dovranno altresi' dichiarare, senza alcuna detrazione e per tutto il loro ammontare, i premi dei prestiti da essi o da altri per loro conto emessi, e pagarne direttamente l'imposta, salvo rivalsa verso i creditori.
[3]L'ammontare dei premi dovra' essere dichiarato in ragione delle estrazioni da farsi nell'anno.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva