Art. 15

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[1]Le provincie, i comuni, gli enti morali, le Societa' in accomandita per azioni e le Societa' anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio gli stipendi, pensioni e assegni che essi pagano, gli interessi dei debiti da loro contratti e delle obbligazioni da loro emesse, e pagheranno direttamente l'imposta relativa anche a questi ultimi redditi, rivalendosene sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta. 17 ((Le provincie, i comuni e qualsiasi altro ente, societa' od individuo dovranno altresi' dichiarare, senza alcuna detrazione e per tutto il loro ammontare, i premi dei prestiti da essi o da altri per loro conto emessi, nonche' i premi delle lotterie di ogni genere che non siano esenti per concessione speciale e pagare direttamente l'imposta relativa, salvo rivalsa verso i creditori)).

[2]L'ammontare dei premi dovra' essere dichiarato in ragione delle estrazioni da farsi nell'anno. 13 14

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148

13

Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".

Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804

14

Il Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato C) che "Sono estese al territorio di Fiume annesso al Regno le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta di ricchezza mobile: a) testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021; serie 2ª (articoli 1 a 71)".

17

con decorrenza dal 1 gennaio 1936

Il Regio D.L. 24 ottobre 1935, n. 1887, convertito con modificazioni dalla L. 8 giugno 1936, n. 1231, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1936, le disposizioni del primo comma dell'art. 15 del Testo Unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, sono estese a chiunque attenda all'esercizio del credito, sia esso anche una societa' in accomandita semplice, o societa' in nome collettivo e di fatto, od un privato contribuente. Tali societa', ditte e persone sono quindi tenute a dichiarare gli interessi passivi sui depositi in conto corrente ed a risparmio ed a, pagare direttamente l'imposta relativa, salvo il diritto di rivalsa verso i depositanti".

Testo vigente dal 3 luglio 1936 al 1 gennaio 1960 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art15 · fonte su Normattiva