Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1924 al 3 luglio 1936. Leggi il testo vigente →
[1]Le provincie, i comuni, gli enti morali, le Societa' in accomandita per azioni e le Societa' anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio gli stipendi, pensioni e assegni che essi pagano, gli interessi dei debiti da loro contratti e delle obbligazioni da loro emesse, e pagheranno direttamente l'imposta relativa anche a questi ultimi redditi, rivalendosene sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta.
[2]Le provincie, i comuni e qualsiasi altro ente morale, Societa' od individuo dovranno altresi' dichiarare, senza alcuna detrazione e per tutto il loro ammontare, i premi dei prestiti da essi o da altri per loro conto emessi, e pagarne direttamente l'imposta, salvo rivalsa verso i creditori.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
13Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804
14Il Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato C) che "Sono estese al territorio di Fiume annesso al Regno le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta di ricchezza mobile: a) testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021; serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Testo vigente dal 14 giugno 1924 al 3 luglio 1936 · versione 14 su Normattiva