Art. 62
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Il privilegio stabilito dal n. 1 dell'art. 1958 del Codice civile e' esteso alla riscossione della imposta di ricchezza mobile dell'anno in corso e del precedente, dovuta in dipendenza dello esercizio di commercio, industria, arte o professione, sopra i beni mobili che servono all'esercizio, e sopra le mercanzie che si trovano nel locale addetto all'esercizio stesso, o nella abitazione del contribuente, quantunque i beni mobili e le mercanzie non siano di proprieta' del debitore dell'imposta, salvo che si tratti di oggetti derubati o smarriti, ovvero di depositi provvisori di merci destinate a solo fine di lavorazione, o di merci in transito munite di regolare bolletta doganale.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva