Art. 62
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Il privilegio stabilito dal n. 1 dell'art. 1958 del Codice civile e' esteso alla riscossione della imposta di ricchezza mobile dell'anno in corso e del precedente, dovuta in dipendenza dello esercizio di commercio, industria, arte o professione, sopra i beni mobili che servono all'esercizio, e sopra le mercanzie che si trovano nel locale addetto all'esercizio stesso, o nella abitazione del contribuente, quantunque i beni mobili e le mercanzie non siano di proprieta' del debitore dell'imposta, salvo che si tratti di oggetti derubati o smarriti, ovvero di depositi provvisori di merci destinate a solo fine di lavorazione, o di merci in transito munite di regolare bolletta doganale. 13 14 16
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
13Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1 dell'Allegato A) che "Fino a quando non sia in vigore nei territori contemplati dal presente allegato il Codice civile del Regno, il privilegio contemplato dall'art. 62 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 sara' sostituito da un diritto di pegno legale, col privilegio di priorita' di fronte a tutti i diritti di pegno privati sulle realita' del contribuente destinate alla impresa e allestite appositamente a tale scopo".
Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804
14Il Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato C) che "Sono estese al territorio di Fiume annesso al Regno le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta di ricchezza mobile: a) testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021; serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148, come modificato dal Regio Decreto 28 aprile 1927, n. 729, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Fino a quando non sia in vigore nei territori riuniti al Regno d'Italia il Codice civile del Regno, il privilegio contemplato dall'art. 62 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, e' sostituito dal diritto di pegno legale col privilegio di priorita' sopra i beni mobili che servono all'esercizio e sopra le mercanzie che si trovano nel locale addetto all'esercizio stesso, o nella abitazione del contribuente, quantunque i beni mobili e le mercanzie non siano di proprieta' del debitore dell'imposta, salvo che si tratti di oggetti derubati o smarriti, ovvero di depositi provvisori di merci destinate a solo fine di lavorazione o di merci in transito munite di regolare bolletta doganale".
Testo vigente dal 20 maggio 1927 al 1 gennaio 1960 · versione 16 su Normattiva