Art. 64
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[1]L'iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi per la percezione dei quali il creditore procede coll'esecuzione immobiliare, rimane sospesa quando all'epoca della formazione del ruolo sia scaduto il termine fissato ai creditori dall'art. 709 del Codice di procedura civile per il deposito delle domande di collocazione, salvo i rimborsi o i supplementi d'imposta secondo i risultati del giudizio. Rimane anche sospesa dallo stesso termine, salvi i rimborsi o supplementi di cui sovra, la iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi per la percezione dei quali gli altri creditori concorrono nella esecuzione.
[2]Rimane pure sospesa l'iscrizione in ruolo dei redditi dipendenti da crediti contestati in giudizio, allorche' sia intervenuta una sentenza di prima istanza che dichiari l'inesistenza del credito.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva