Art. 64
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[1]L'iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi per la percezione dei quali il creditore procede coll'esecuzione immobiliare, rimane sospesa quando all'epoca della formazione del ruolo sia scaduto il termine fissato ai creditori dall'art. 709 del Codice di procedura civile per il deposito delle domande di collocazione, salvo i rimborsi o i supplementi d'imposta secondo i risultati del giudizio. Rimane anche sospesa dallo stesso termine, salvi i rimborsi o supplementi di cui sovra, la iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi per la percezione dei quali gli altri creditori concorrono nella esecuzione.
[2]Rimane pure sospesa l'iscrizione in ruolo dei redditi dipendenti da crediti contestati in giudizio, allorche' sia intervenuta una sentenza di prima istanza che dichiari l'inesistenza del credito. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
13Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1 dell'Allegato A) che "Nel caso previsto dall'art. 64 della legge 24 agosto 1877, numero 4021, fino a quando non sara' esteso ai territori annessi il Codice di Procedura civile si osservera' la scadenza del termine fissato per l'insinuazione dei crediti dal Regolamento sui concorsi 25 dicembre 1868 B. L. I. n. 1 ex 1869, modificato dall'Ordinanza Imperiale 10 dicembre 1914 B. L. I. n. 337".
Testo vigente dal 15 marzo 1923 al 14 giugno 1924 · versione 13 su Normattiva