Art. 64

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[1]L'iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi per la percezione dei quali il creditore procede coll'esecuzione immobiliare, rimane sospesa quando all'epoca della formazione del ruolo sia scaduto il termine fissato ai creditori dall'art. 709 del Codice di procedura civile per il deposito delle domande di collocazione, salvo i rimborsi o i supplementi d'imposta secondo i risultati del giudizio. Rimane anche sospesa dallo stesso termine, salvi i rimborsi o supplementi di cui sovra, la iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi per la percezione dei quali gli altri creditori concorrono nella esecuzione.

[2]Rimane pure sospesa l'iscrizione in ruolo dei redditi dipendenti da crediti contestati in giudizio, allorche' sia intervenuta una sentenza di prima istanza che dichiari l'inesistenza del credito.

[3]((Rimane, inoltre, sospesa la iscrizione a ruolo dei redditi dipendenti da crediti verso debitori dei quali sia stato dichiarato il fallimento, se, all'epoca della formazione del ruolo, sia scaduto il termine fissato dall'articolo 691, n. 5, del Codice di commercio, per presentare alla cancelleria del tribunale le dichiarazioni dei crediti)). 13 14

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148

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Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1 dell'Allegato A) che "Nel caso previsto dall'art. 64 della legge 24 agosto 1877, numero 4021, fino a quando non sara' esteso ai territori annessi il Codice di Procedura civile si osservera' la scadenza del termine fissato per l'insinuazione dei crediti dal Regolamento sui concorsi 25 dicembre 1868 B. L. I. n. 1 ex 1869, modificato dall'Ordinanza Imperiale 10 dicembre 1914 B. L. I. n. 337".

Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804

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Il Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato C) che "Sono estese al territorio di Fiume annesso al Regno le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta di ricchezza mobile: a) testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021; serie 2ª (articoli 1 a 71)". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1 dell'Allegato C) che "Nel caso previsto dall'art. 64 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, fino a quando non sara' estesa al territorio annesso il Codice di procedura civile, si osserva la scadenza del termine fissato per l'insinuazione dei crediti dal regolamento sui concorsi 25 dicembre 1868, B. L. I., n. 1 ex 1869, modificato dall'ordinanza Imperiale 10 dicembre 1914, B. L. I., n. 337".

Testo vigente dal 3 luglio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art64 · fonte su Normattiva