Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1877 al 14 gennaio 1923. Leggi il testo vigente →
[1]Sono esenti dall'imposta, salvo le disposizioni di cui all'articolo 11;
[2]1° Gli agenti diplomatici delle nazioni estere;
[3]2° Gli agenti consolari non regnicoli, ne' naturalizzati, purche' non esercitino nello Stato un commercio od un'industria, e purche' esista reciprocita' di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salve le speciali convenzioni consolari;
[4]3° I militari in attivita' di servizio nell'armata di terra e di mare, inferiori al grado di ufficiale, per le loro competenze militari.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 14 gennaio 1923 · versione 0 su Normattiva