Art. 7

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[1]Sono esenti dall'imposta, salvo le disposizioni di cui all'articolo 11;

[2]1° Gli agenti diplomatici delle nazioni estere;

[3]2° Gli agenti consolari non regnicoli, ne' naturalizzati, purche' non esercitino nello Stato un commercio od un'industria, e purche' esista reciprocita' di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salve le speciali convenzioni consolari;

[4]3° I militari in attivita' di servizio nell'armata di terra e di mare, inferiori al grado di ufficiale, per le loro competenze militari.

Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 14 gennaio 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art7 · fonte su Normattiva