Art. 7

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1923 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Sono esenti dall'imposta, salvo le disposizioni di cui all'articolo 11;

[2]1° Gli agenti diplomatici delle nazioni estere;

[3]2° Gli agenti consolari non regnicoli, ne' naturalizzati, purche' non esercitino nello Stato un commercio od un'industria, e purche' esista reciprocita' di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salve le speciali convenzioni consolari;

[4]3° I militari in attivita' di servizio nell'armata di terra e di mare, inferiori al grado di ufficiale, per le loro competenze militari. 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio D.L. 16 dicembre 1922, n. 1660

12

con decorrenza dal 1 gennaio 1923

Il Regio D.L. 16 dicembre 1922, n. 1660 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le esenzioni portate dal n. 3 dell'art. 7 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, e da altre leggi speciali, sono limitate, con decorrenza dal 1° gennaio 1923, ai soli militari in attivita' di servizio nell'armata di terra e di mare, con grado inferiore a sottufficiale".

Testo vigente dal 14 gennaio 1923 al 15 marzo 1923 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art7 · fonte su Normattiva