Art. 7
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[1]Sono esenti dall'imposta, salvo le disposizioni di cui all'articolo 11;
[2]1° Gli agenti diplomatici delle nazioni estere;
[3]2° Gli agenti consolari non regnicoli, ne' naturalizzati, purche' non esercitino nello Stato un commercio od un'industria, e purche' esista reciprocita' di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salve le speciali convenzioni consolari;
[4]3° I militari in attivita' di servizio nell'armata di terra e di mare, inferiori al grado di ufficiale, per le loro competenze militari. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 16 dicembre 1922, n. 1660
12con decorrenza dal 1 gennaio 1923
Il Regio D.L. 16 dicembre 1922, n. 1660 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le esenzioni portate dal n. 3 dell'art. 7 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, e da altre leggi speciali, sono limitate, con decorrenza dal 1° gennaio 1923, ai soli militari in attivita' di servizio nell'armata di terra e di mare, con grado inferiore a sottufficiale".
Testo vigente dal 14 gennaio 1923 al 15 marzo 1923 · versione 12 su Normattiva