Art. 7
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[1]Sono esenti dall'imposta, salvo le disposizioni di cui all'articolo 11;
[2]1° Gli agenti diplomatici delle nazioni estere;
[3]2° Gli agenti consolari non regnicoli, ne' naturalizzati, purche' non esercitino nello Stato un commercio od un'industria, e purche' esista reciprocita' di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salve le speciali convenzioni consolari;
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 16 dicembre 1922, n. 1660
12con decorrenza dal 1 gennaio 1923
Il Regio D.L. 16 dicembre 1922, n. 1660 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le esenzioni portate dal n. 3 dell'art. 7 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, e da altre leggi speciali, sono limitate, con decorrenza dal 1° gennaio 1923, ai soli militari in attivita' di servizio nell'armata di terra e di mare, con grado inferiore a sottufficiale".
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
13Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Testo vigente dal 15 marzo 1923 al 14 giugno 1924 · versione 13 su Normattiva