Art. 113
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[1]Gli agenti doganali possono arrestare i contravventori soltanto in caso di flagranza di contravvenzione, accompagnata da altro reato punito dalle leggi con pena corporale.
[2]Essi possono pero' trattenere il contravventore, se non e' conosciuto, finche' non abbia provata la sua identita' dinanzi all'autorita' competente, e, se sia suddito estero, insino a che non abbia dato cauzione per le multe e le spese, se all'uopo non basti la merce sequestrata.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva