Art. 113
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[1]((I contravventori possono essere arrestati soltanto in caso di flagranza di contravvenzione o di contrabbando accompagnati da altro reato punito con pena corporale, ovvero di associazione per contrabbando o contrabbando punito con pena corporale, oltre la multa.
[2]Negli altri casi il contravventore puo' essere trattenuto, se non e' conosciuto, finche' non abbia provato la sua identita' dinanzi all'autorita' competente e, se sia suddito estero, insino a che non abbia dato cauzione per le pene pecuniarie e le spese, se all'uopo non basti la merce sequestrata)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva