Art. 116
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((Le multe, le ammende e le altre pene che la legge stabilisce per i contrabbandi e per le contravvenzioni doganali sono applicate dall'autorita' giudiziaria, esclusa la competenza dei pretori)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928 · versione 12 su Normattiva