Art. 116

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[1]((La competenza a giudicare delle contravvenzioni doganali, per le quali sia stabilita la pena pecuniaria fissa, proporzionale o variabile, spetta all'Intendenza di finanza.

[2]Sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796.

[3]La competenza a giudicare di reati doganali per i quali sia preveduta una pena diversa da quella anzidetta e dei reati di contrabbando, spetta esclusivamente al tribunale)).

Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art116 · fonte su Normattiva