Art. 116
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Le multe e le altre pene, che la legge stabilisce per i contrabbandi e le contravvenzioni doganali, sono applicate dall'autorita' giudiziaria, seguendo la stessa competenza, che e' determinata dall'ultimo capoverso dell'art. 71 del codice di procedura civile, per le controversie in materia d'imposte dirette e indirette.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva