Art. 13 — Garanzia dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese
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[1]Le merci immesse in dogana per qualunque destinazione, quando non siano soggette a confisca, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese d'ogni specie, che deve riscuotere la dogana a preferenza di ogni altro creditore.
[2]I mezzi di trasporto, quando non siano soggetti a confisca, guarentiscono, a preferenza di ogni altro creditore, il pagamento delle multe e delle spese di giustizia dovute dai proprietari degli stessi, in qualita' di contravventori o di responsabili a termini di legge.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva