Art. 13 — Garanzia dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese
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[1]((Le merci, quando non siano soggette a confisca, guarantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese di ogni specie, che deve riscuotere la dogana a preferenza di ogni altro creditore.
[2]I mezzi di trasporto, quando non siano soggetti a confisca, guarantiscono, a preferenza di ogni altro creditore, il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese dovute da proprietari stessi, in qualita' di contravventori o di responsabili a termini di legge)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva