Art. 15

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[1]I diritti dovuti e, in tutto o in parte, non riscossi, si esigeranno mediante atto d'ingiunzione. A tale atto puo' farsi opposizione, entro il termine perentorio di giorni quindici, dalla data della seguita notificazione.

[2]L'atto di opposizione non e' valido se non e' preceduto dal pagamento della somma richiesta.

[3]L'azione per il ricupero del credito si estingue trascorsi due anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

[4]L'amministrazione pero' conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di due anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quando l'impiegato che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia invece lasciata cadere in prescrizione.

[5]Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

[6]La prescrizione per l'azione civile interrotta, quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso, il termine utile di due anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art15 · fonte su Normattiva