Art. 15
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[1]I diritti dovuti e, in tutto o in parte, non riscossi, si esigeranno mediante atto d'ingiunzione. A tale atto puo' farsi opposizione, entro il termine perentorio di giorni quindici, dalla data della seguita notificazione.
[2]L'atto di opposizione non e' valido se non e' preceduto dal pagamento della somma richiesta.
[3]L'azione pel ricupero del credito si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.
[4]((L'Amministrazione pero' conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente, ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione)).
[5]Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.
[6]((La prescrizione dell'azione civile, oltre che per le cause indicate dal codice civile, e' interrotta anche quando venga esercitata l'azione penale. In quest'ultimo caso il termine utile di cinque anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale)).
Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva