Art. 15

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[1]I diritti dovuti e, in tutto o in parte, non riscossi, si esigeranno mediante atto d'ingiunzione. A tale atto puo' farsi opposizione, entro il termine perentorio di giorni quindici, dalla data della seguita notificazione.

[2]L'atto di opposizione non e' valido se non e' preceduto dal pagamento della somma richiesta.

[3]((L'azione pel ricupero del credito si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento)).

[4]L'amministrazione pero' conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di due anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quando l'impiegato che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia invece lasciata cadere in prescrizione.

[5]Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

[6]La prescrizione per l'azione civile interrotta, quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso, il termine utile di due anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art15 · fonte su Normattiva